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La Income Tax – assimilabile anche per modalità di calcolo all’Irpef italiana – rappresenta l’imposta diretta dovuta dalle persone fisiche residenti e non residenti sul proprio reddito complessivo. Tale imposta, in ipotesi di soggetti non residenti, è dovuta per i soli redditi prodotti nel Regno Unito – compresi i redditi derivanti dalla locazione di immobili ivi situati – ed è calcolata mediante l’applicazione di aliquote progressive e per scaglioni con la previsione di una soglia minima di reddito (cd. No Tax Area), pari a £ 11.850, al di sotto della quale l’imposta non è dovuta.
Aliquote della Income Tax attualmente in vigore nel Regno Unito | |
Reddito complessivo | Aliquote |
Da £ 0 a £ 11,850* | Imposta non dovuta |
Da £ 11,851 a £ 46,350 | Aliquota 20% – sul reddito compreso nella soglia |
Da £ 46,351 a £ 150,000 | Aliquota 40% – sul reddito compreso nella soglia |
Oltre £ 150,000 | Aliquota 45% – sul reddito compreso nella soglia |
*Sono previste soglie di esenzione variabili in presenza di particolari situazioni personali del contribuente
Qualora due coniugi decidessero di effettuare un investimento immobiliare nel Regno Unito in comproprietà nel Regno Unito la somma delle cd. No Tax Areas ammonta a £23,700.
L’imposta Capital Gain Tax è dovuta nel Regno Unito sulle plusvalenze realizzate da soggetti non residenti in occasione della vendita di immobili residenziali; tale imposta non trova viceversa applicazione per i soggetti non residenti in ipotesi di vendita di immobili commerciali. Al riguardo si precisa che a decorrere da aprile 2019 potrebbero essere soggette alla Capital Gain Tax, come proposto dalla legge di bilancio, anche le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti sulla cessione di immobili non residenziali.
Premesso ciò, nel Regno Unito vi sono due modi diversi per essere co-proprietari (Joint Tenancy o Tenancy in Common) ed acquirenti devono notificare al proprio solicitor (avvocato) che li rappresenta nell’acquisto, quale di queste due opzioni è più adatta alle esigenze specifiche dei medesimi, giacche ogni metodo ha conseguenze giuridiche diverse ed occorre essere consapevoli dei pro e contro, soprattutto alla luce del decesso di uno dei coniugi.
Opzioni di comproprietà attualmente in vigore nel Regno Unito
1. Joint Tenancy (co-intestatari senza quote specifiche dell’immobile), il più comune regime, nonché la posizione di default, che prevede che:
- ciascuna parte sia proprietaria del 50% della proprietà;
- si applica il cosiddetto principio di right of survivorship (principio di sopravvivenza), che prevede che nel caso di morte di una delle due parti, il 50% di proprietà passi automaticamente al comproprietario ancora in vita, che possederà di conseguenza l’intera porzione pari a 100% della proprietà.
e
Oppure
2. Tenancy in Common (co-intestatari con quote specifiche dell’immobile), che prevede che:
- Ciascuna parte sia proprietaria di una porzione specifica dell’immobile. Tale porzione deve essere concordata tra le parti e può ammontare a una percentuale. In assenza di tale concordata percentuale, verrà presupposto che ciascuna parte sia proprietaria del 50% dell’immobile;
- Il principio di right of survivorship non è applicabile. Questo significa che nel caso di decesso di uno dei due co-proprietari, la quota dello stesso sarà distribuita ai sensi delle sue disposizioni testamentarie, o, in assenza di testamento, ai sensi delle disposizioni di legge in materia.
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Gli acquirenti che desiderassero acquistare un immobile in comproprietà, a seguito della prenotazione tramite SOCINVEST, riceveranno una consulenza fiscale compresa nel servizio offerto, oltreché una consulenza legale dal proprio avvocato per chiarire quale metodo di acquisto in comproprietà sia più conveniente e se è opportuno co-intestare l’immobile che si accinge ad acquistare al coniuge o anche a figli.
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